Crema News - Diventiamo arancione scuro

Regione, 04 marzo 2021

Lombardia in zona arancio rafforzato dalla mezzanotte di oggi al 14 marzo. Regione Lombardia sta predisponendo un'ordinanza che sarà firmata a breve.

Ecco le regole.

Spostamenti

Nella zona arancione e nella zona arancione rafforzata è consentito spostarsi all'interno del proprio comune di residenza dalle ore 5 alle 22, ma non è consentito spostarsi al di fuori di esso, tranne che per motivi di lavoro, urgenza, salute, che dovranno essere giustificati nell'autocertificazione. Spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo. 

Scuola e università

A differenza della zona arancione, dove sono aperte scuole elementari e medie (e per le superiori è prevista la didattica a distanza al 75%), nella zona arancione rafforzata tutte le scuole, comprese le Università, sono chiuse. 

Seconde case

Mentre in zona arancione si può uscire dal proprio comune di residenza per raggiungere una seconda casa, chi vive in zona arancione rafforzata non può uscire dal proprio comune per questo motivo. 

Bar e ristoranti

Sia in zona arancione che in zona arancione rafforzata bar e ristoranti sono aperti ma solo per le consegne a domicilio e il servizio di asporto. Ai bar è consentito l'asporto fino alle 18.

Negozi aperti

Sia in zona arancione che in zona arancione rafforzata i negozi sono aperti, mentre rimangono chiusi nei giorni prefestivi e festivi i centri commerciali. All'interno di quest'ultimi rimangono aperti - anche nei giorni prefestivi e festivi - edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai e punti vendita di generi alimentari.

Parrucchieri, barbieri e centri estetici

Sia in zona arancione che in zona arancione rafforzata sono aperti parrucchieri, centri estetici e barbieri. 


Ecco l’ordinanza

Ecco nel dettaglio il dispositivo dell'Ordinanza


Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia)

Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all'intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure:

1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell'infanzia;

2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:

- le attività di laboratorio sono garantite;

- resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

3. Si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell'art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

4. si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell'art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;

5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

8. l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

9. non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;

10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.