Roma, 08 maggio 2019

Non possono essere iscritti all'anagrafe i bambini nati all'estero con procreazione medicalmente assistita. Lo ha stabilito una sentenza della Corte suprema di cassazione.

"Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (c.d. genitore d'intenzione)", recita la sentenza.

Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12193, pubblicata in data odierna, la quale ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'efficacia del predetto provvedimento, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l'altra aveva provveduto alla gestazione.

La Corte ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione.

In proposito, è stato chiarito che la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza.

E' stato tuttavia precisato che i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983".

Per quanto riguarda i casi di iscrizione all'anagrafe per bambini con due padri o due madri, casi presenti anche a Crema, in base a questa sentenza il sindaco può provvedere alla cancellazione degli atti sin qui eseguiti. In caso contrario dovrebbe essere la procura che agisce d'iniziativa. Inoltre, vista la sentenza, da oggi in poi queste iscrizioni non sono più legali.


E' arrivata la risposta del sindaco, secondo la quale, tra l'altro, chi è già iscritto all'anagrafe non corre il pericolo di essere cancellato.

"In attesa di leggere per intero la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, mi limito ad alcune considerazioni, tratte dalle prime notizie riportate dalla stampa.
In primo luogo, anche se si tratta del caso della trascrizione di atto di nascita di un bambino con due papà, non siamo di fronte ad una sentenza sulla omogenitorialità, ma sulle conseguenze in Italia della cosiddetta "gestazione per altri" fatta all’estero, e questo vale sia per le coppie eterosessuali che per quelle omosessuali che all'estero, nei Paesi in cui ciò è consentito, fanno ricorso a questa pratica.

Secondariamente, la sentenza sembra non tenere conto di un pronunciamento dello scorso mese di Aprile della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che invece impone di riconoscere il legame tra minore nato da GPA e il genitore intenzionale (per intenderci, quello non biologico).

Altre precisazioni andrebbero fatte, ma qui è bene operare un approfondimento circa il suggerito istituto della "adozione particolare", visto che la stepchild adoption non sarebbe prevista per le coppie omosessuali e che comunque la adozione particolare non sarebbe un istituto che garantisce la pienezza di diritti del legame.

Da ultimo, va in ogni caso precisato che non corrono alcun rischio gli atti che sono già stati trascritti: essi mantengono la propria piena validità ed efficacia e solo l'intervento espresso di un giudice potrebbe annullarli, ma questo già poteva avvenire prima, in quanto ogni atto di trascrizione viene inviato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica.

Sebbene della suprema corte, si tratta davvero di un pronunciamento che contrasta con altre espressioni dei giudici italiani in materia di filiazione e della CEDU e, ancorché non rivolto espressamente alle famiglie con due papà, alimenterà le convinzioni degli oppositori ai riconoscimenti dei figli di coppie omosessuali".